La Dr. Barbara Balanzoni commenta l’articolo “Considerazioni etiche e giuridiche sull’obbligatorietà dei vaccini anti Covid-19” dell’avv. Dario Frassy, pubblicato sul sito web Altalex.
In breve
La legittimità dell’obbligo vaccinale deve essere valutata in applicazione dell’art. 32 della Costituzione in cui è sancito:
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
La norma costituzionale ha una duplice chiave di lettura, da un lato tutela il cittadino nel suo diritto alla salute e nella sua libertà di scegliere le cure, dall’altro riconosce un interesse pubblico alla salute, che può comportare l’obbligo per i singoli a sottostare a trattamenti disposti solo in forza di legge e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana.
La Corte Costituzionale si è pronunciata più volte sulla materia stabilendo in particolare tre requisiti che tale obbligo deve rispettare per essere compatibile con l’art. 32 della Costituzione (sentenza n. 5/2018):
- deve migliorare o preservare non solo la salute di chi vi è assoggettato, ma anche quella degli altri (cfr. sentenza 1990 n. 307);
- per quanto sia possibile prevedere, non deve incidere negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e quindi tollerabili;
- se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria che si applica nel caso in cui siano accertati errori medici dovuti a negligenza o alla mancata applicazione di quanto prescritto dai protocolli o dalle conoscenze scientifiche (art. 2043 c.c.: sentenza n. 307/1990).
Quindi per la Corte i principi costituzionali subordinano la legittimità dell’obbligo vaccinale all’imprescindibilità di un “corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite”.Nel caso dei vaccini contro il COVID-19, l’obbligo violerebbe l’art. 32 della Costituzione perché non rispetta il punto b a causa delle reazioni avverse, anche mortali, che i tribunali (es.: tribunale di Siracusa) e le più alte istituzioni sanitarie (es.: AIFA, EMA, CDC, WHO) di diversi paesi hanno riconosciuto possano essere correlate a tali trattamenti.